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Riforme, la Costituzione secondo Renzi: con l’Italicum l’opposizione è ostaggio del partito di maggioranza

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La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 nel dichiarare l’incostituzionalità della legge elettorale definita Porcellum affermava che le Camere, elette appunto con una legge dichiarata incostituzionale, avrebbero potuto continuare ad esercitare le loro funzioni soltanto sulla base di un principio implicito all’ordinamento giuridico ovvero sul principio fondamentale della continuità dello Stato. Un principio che tuttavia non legittima un esercizio prolungato nel tempo, ma al massimo, come esemplificato dalla Corte nella medesima sentenza, limitato nel tempo. In questo senso la stessa Corte fa riferimento alla prorogatio prevista negli articoli 61 e 77, comma 2 della Costituzione. Istituto che al massimo può prevedere un’efficacia di tre mesi.

Con l’Italicum se un partito supera la soglia del 40% dei voti validamente espressi, al secondo turno al ballottaggio, anche con una soglia bassa di partecipazione, quindi anche in presenza di un’alta astensione, avrà la maggioranza dei seggi. Quindi, un partito anche non altamente rappresentativo sarà in condizione ed abilitato a formare il governo ed ottenere il voto di fiducia da parte della Camera dei deputati; un partito poco rappresentativo del corpo elettorale, espressione di una esigua minoranza di voti, potrà governare da solo il Paese

Peregrina è la composizione del Senato. I 95 personaggi in cerca d’autore (per i cinque di nomina presidenziale l’autore è il Capo dello Stato che formerà un suo partitino) non hanno nulla in comune con la tanto evocata Camera delle regioni del cancellierato tedesco (Bundesrat). Infatti, a differenza del sistema tedesco, nella c.d. Camera delle regioni nostrana, non saranno presenti gli esecutivi regionali, ma 100 senatori part time. Ci troviamo dunque in presenza di un Senato debole, sia di fronte alla Camera che al governo, ma altresì debole nei confronti degli stessi governatori regionali.

L’iter di formazione delle leggi è molto complesso. Si contano circa una decina di diverse modalità di approvazione di una legge, al di là delle leggi monocamerali e bicamerali (leggi costituzionali, leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali). E’ evidente che i valori dell’efficienza e dell’efficacia (oltre che della velocità) su cui si basa il mainstream renziano risultano fortemente ridimensionati (rischio di forte contenzioso davanti alla Corte costituzionale)

Il Capo dello Stato è eletto dalla Camera e dal Senato. Inutile dire che vista la sproporzione di numeri tra le due Camere sarà la volontà della Camera dei deputati a decidere ed a prevalere. Dal primo al terzo scrutinio occorrerà la maggioranza dei due terzi dell’assemblea, dal quarto al sesto dei tre quinti dell’assemblea, dal settimo scrutinio saranno sufficienti i tre quinti dei votanti. Come si vede dal settimo scrutinio la maggioranza è calcolata sui votanti e non sui componenti. Il che significa che dal settimo scrutinio il presidente potrà essere eletto con maggioranze parlamentari ridotte, qualora una o più forze politiche decidano di non presentarsi al voto. Pertanto, aumenta la forza della Camera nella scelta del Capo dello Stato, in raccordo con l’Italicum e soprattutto il potere del partito che ha la maggioranza grazie al premio elettorale. Strategie di partito sarebbero dunque in grado di far perdere il ruolo di neutralità che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica e la titolarità di quella sua funzione che notoriamente viene definita di indirizzo politico di controllo e garanzia, ovvero estranea all’indirizzo politico governante o di maggioranza.

Un discorso analogo, ovvero di potenziale prevalenza del partito di governo nell’elezione degli organi di garanzia, è possibile farlo per l’elezione della componente laica del Csm che, come è noto, dalla terza votazione è eletta con i tre quinti dei votanti e non dei componenti l’assemblea, come invece avviene per i primi due scrutini.

Infine, per quanto attiene all’elezione parlamentare dei cinque giudici costituzionali appare sproporzionato, vista la diversa composizione quantitativa tra le due Camere, che tre siano espressione della Camera e due del Senato, ma a parte questo dato anomalo, risulta quanto meno singolare che nell’ambito di un organo costituzionale non territoriale (quale la Corte costituzionale) l’elezione di due giudici avvenga da parte di un organo, appunto il Senato, che rappresenta nel progetto di riforma le istituzioni territoriali.

I regolamenti delle Camere garantirebbero i diritti delle minoranze parlamentari ed il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. Tuttavia, i regolamenti parlamentari sono approvati a maggioranza assoluta, ovvero con il 50% per cento dei componenti l’assemblea, il che significa che, ancora una volta, in relazione con l’Italicum, sarà il partito di maggioranza che sostiene il Governo a decidere quando e quali poteri e garanzie concedere all’opposizione.

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